1. Al fondo speciale di cui all'articolo 1 è altresì assegnata una quota pari al 10 per cento dei proventi ottenuti dalla vendita, mediante le procedure di pubblico incanto, dei beni confiscati agli appartenenti alle associazioni per delinquere di stampo mafioso di cui all'articolo 416-bis del codice penale.
2. Qualora il pubblico incanto attuato ai sensi del comma 1 vada deserto, lo Stato acquisisce i relativi beni al 50 per cento del prezzo inizialmente fissato e provvede a versare gli importi al fondo speciale di cui all'articolo 1 nelle forme ivi indicate.